14.10.2019 RTI orizzontali e verticali: differenze. Art. 48 D. Lgs. 18.4.2016 n. 50 (Consiglio di Stato, III, 26.9.2019 n. 6459)
La distinzione tra raggruppamenti temporanei d’imprese orizzontali e verticali è descritta compiutamente nell’art. 48 del codice dei contratti pubblici ove sono contenute le relative e rispettive definizioni.
La sentenza che si segnala presenta almeno due spunti interessati.
Sotto un primo profilo il Consiglio di Stato ribadisce che la possibilità di dar vita a RTI di tipo verticale sussiste solo e soltanto nell’ipotesi in cui la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara le prestazioni principali e quelle secondarie, non potendo il singolo concorrente provvedere di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo tra quelle principali e secondarie.
In proposito, va ricordato come la giurisprudenza abbia precisato che la lex specialis che non consente la presentazione di un’offerta in RTI verticale pur in presenza di più prestazioni ha, rispetto al concorrente impossibilitato a presentare offerta singolarmente, natura immediatamente lesiva e, come tale, deve essere impugnata immediatamente (TAR Liguria, II, 10.6.2019 n. 521).
In sede di predisposizione dell’offerta, dunque, i concorrenti dovranno valutare attentamente le prestazioni poste a base di gara, così da verificare la possibilità o meno di concorrere utilizzando la fattispecie dell’RTI verticale.
Facendo debita attenzione: l’eventuale presentazione in RTI verticale ove ciò non è consentito comporta la sicura esclusione dell’offerente dal procedimento di gara
Altro passaggio meritevole di nota della sentenza che si segnala è quello in cui il Consiglio di Stato ha ribadito che le imprese partecipanti all’RTI orizzontale devono essere titolari delle necessarie qualificazioni e competenze, tanto che ciascuna di esse possa essere in grado, per le competenze possedute, di poter partecipare all’esecuzione dell’unica prestazione oggetto di gara.
Il Consiglio di Stato, quindi, ha poi concluso affermando che “… ciò che caratterizza il raggruppamento di tipo verticale è la disomogeneità e la differenziazione delle capacità e dei requisiti posseduti dai componenti del raggruppamento medesimo, portatori – nel caso di ATI verticali – di competenze distinte e differenti (che vengono riunite ai fini della qualificazione per una determinata gara); nelle ATI orizzontali le imprese che compongono il raggruppamento sono invece titolari delle medesime competenze e sono in grado di svolgere l’intero servizio …”.