2.10.2019 Illegittimo il limite per il subappalto art. 105 D. Lgs. 50/2016 (Corte di Giustizia UE, V, 26.9.2019 – causa C/63/18)
Con la sentenza indicata la CGUE ha deciso la questione pregiudiziale relativa al se sia compatibile o meno con il diritto dell’Unione una previsione quale quella di cui all’art. 105 D. Lgs. 50/2016 che individua un limite generale e automatico alla quota subappaltabile.
La Corte ha risposto negativamente.
La Corte, in particolare, ha precisato che dalle norme individuate dal legislatore comunitario per disciplinare le situazioni in cui l’offerente fa ricorso al subappalto “… non si può dedurre che gli Stati membri dispongano ormai della facoltà di limitare tale ricorso a una parte dell’appalto fissata in maniera astratta in una determinata percentuale dello stesso …”, così come imposto dalla normativa italiana.
Da ciò l’incompatibilità della normativa italiana con la Direttiva 2014/24.
È bene rilevare come ciò che non è compatibile con i principi comunitari non è tanto la possibilità nel singolo caso concreto di ‘limitare’ il ricorso al subappalto, quanto la limitazione generale e astratta di vietare il ricorso al subappalto oltre una quota definita, valida per tutti gli appalti.
La pronuncia, ovviamente, avrà ampie ricadute operative (fatta salva la possibilità del legislatore nazionale di intervenire).
In astratto, infatti, i singoli concorrenti potranno valutare la possibilità di ricorrere al subappalto al di là della limitazione ‘automatica’ contenuta nell’art. 105 D. Lgs. 50/2016 e nella lex specialis della singola procedura di gara: sarà tuttavia opportuno valutare con attenzione il singolo caso concreto, verificando che la Stazione appaltante non abbia espressamente motivato e argomentato in ordine alle limitazioni circa la possibilità di ricorrere al subappalto.