17.9.2019 Dichiarazioni false o fuorvianti rese in sede di gara con riferimento all’offerta. Art. 80, comma 5, lett. c) bis, D. Lgs. 50/2016 (Consiglio di Stato, V, 12.9.2019 n. 6157)
La giurisprudenza amministrativa torna a occuparsi dell’ipotesi in cui le informazioni (obiettivamente) false o anche solo fuorvianti rese dal concorrente ne determinino l’esclusione dal procedimento di gara.
La fattispecie è oggi regolata dall’art. 80, comma 5, lett. c bis) D. lgs. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti escludono l’operatore economico che “… abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione …”.
L’interesse della pronuncia qui indicata è rappresentato dall’avere la giurisprudenza ribadito che le informazioni false o fuorvianti idonee a determinare l’esclusione, sono anche quelle formulate con riferimento alle caratteristiche tecniche dell’offerta.
La pronuncia conferma un orientamento già espresso in precedenza allorché si era ritenuto che la fattispecie espulsiva include indubbiamente nell’ambito delle dichiarazioni da essa considerate rilevanti, anche quelle relative alle caratteristiche dell’offerta (quindi non solo quelle riferite al possesso dei requisiti di carattere generale o speciale) ove idonee a influire sul processo decisionale dell’amministrazione, in ordine all’attribuzione del punteggio o più in generale all’individuazione del concorrente aggiudicatario.
La ratio della norma, infatti, si sostanzia nell’evitare alla stazione appaltante di trattare con operatori economici che non diano sufficienti garanzie in ordine alla propria affidabilità morale e professionale, affidabilità che può risultare pregiudicata anche da comportamenti consistenti nel rappresentare qualità dell’offerta tecnica non veritiere che abbiano avuto l’effetto di alterare gli esiti della gara (Consiglio di Stato, V, 8.5.2018 n. 2747).
Trattasi di orientamento certamente applicabile anche alla norma attualmente vigente: da qui l’importanza della pronuncia.
Nel predisporre la propria offerta, quindi, il singolo concorrente dovrà prestare debita attenzione alla problematica evitando di ‘rappresentare’ nella propria offerta caratteristiche tecniche che, ove non dimostrabili o non veritiere, possano condurre alla sanzione espulsiva.