2.9.2019 Prestazioni che non configurano subappalto. Art. 105, comma 3, lett. c) bis, D. Lgs. 50/2016. (CdS, III, 18.7.2019 n. 5068 – TAR Lombardia, Milano, IV, 18.7.2019 n. 1750)
Il codice di contratti pubblici esclude che possano essere configurate come subappalti talune categorie di forniture e servizi tra cui, per quel che qui interessa, “… le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto …” (art. 105, comma 3, lett. c) bis, D. Lgs. 50/2016).
Il testo della norma, in sé, appare chiaro.
A ben vedere, tuttavia, il riferimento a <<prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari>> può dar luogo a diverse interpretazioni.
A mezzo di una lettura restrittiva, infatti, si potrebbe ritenere che la norma imponga che l’utilità della prestazione si verifichi unicamente per l’impresa affidataria e non della Stazione appaltante.
L’impatto pratico di una tale interpretazione sarebbe di non poco momento, restringendo ampiamente la portata concreta della norma.
Con le due sentenze segnalate, tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che il riferimento della norma alle <<prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari>> non deve essere inteso in senso restrittivo, dovendosi viceversa avere riguardo alla destinazione giuridica della prestazione, ovvero al fatto che l’unica relazione giuridicamente rilevante, anche agli effetti della connessa responsabilità, è quella esistente tra stazione appaltante e soggetto affidatario.
Nonostante ciò, nel predisporre la propria offerta il singolo concorrente dovrà prestare debita attenzione alla problematica.
Lo stesso, infatti, dovrà attentamente considerare la singola fattispecie concreta verificando la ‘destinazione giuridica’ delle prestazioni resa da terzi, non ‘accontentandosi’ della sola esistenza di un contratto continuativo di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritto in epoca anteriore all’indizione della singola procedura di gara.