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21.2.2023 – LA RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE DELLA PA (CdS, V, 31.1.2023 n. 1074)

21.2.2023 – LA RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE DELLA PA (CdS, V, 31.1.2023 n. 1074)

Con la sentenza in oggetto, il Consiglio di Stato torna ad occuparsi della responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione e dei criteri mediante i quali deve essere risarcito il relativo danno.

Il caso in esame trae origine da una procedura di gara indetta da Roma Capitale e poi dalla stessa annullata in via di autotutela, in un momento successivo all’avvenuta aggiudicazione.

Il ricorrente, aggiudicatario all’esito della gara, è insorto avverso la decisione della Stazione appaltante, lamentando l’illegittimità dell’esercizio del potere di autotutela e chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla responsabilità aquiliana e precontrattuale di Roma Capitale.

Esclusa, nel caso di specie, la sussistenza di responsabilità extracontrattuale a causa della legittimità dell’intervenuto annullamento d’ufficio, il Consiglio di Stato ha, viceversa, confermato il ricorrere di un’ipotesi di responsabilità precontrattuale della Stazione appaltante.

Ed infatti “…  la configurabilità di tale fattispecie ricorre tipicamente laddove l’amministrazione incida con atto di autotutela su di una gara già culminata nell’atto di aggiudicazione e il privato aggiudicatario avanzi una richiesta risarcitoria che fa leva sulla scorrettezza della Stazione appaltante …”.

L’aggiudicatario, nel caso in esame, era stato coinvolto in una procedura che da considerarsi invalida, per fatto imputabile alla stessa Stazione appaltante, sin dalla sua origine.

Il regime delle due diverse tipologie di responsabilità, extracontrattuale e precontrattuale, differisce non solo dal punto di vista dei presupposti ma anche in merito ai criteri di risarcimento del danno.

Per quanto riguarda la quantificazione del danno risarcibile in materia di responsabilità precontrattuale, infatti, il Consiglio di Stato conferma l’orientamento formatosi sul punto e ribadisce che “… il risarcimento può riguardare il solo interesse negativo, rappresentato dalle spese sostenute per la partecipazione alla procedura e dai mancati profitti per i contratti che non siano stati stipulati a causa dell’impegno profuso nella partecipazione alla gara …”.

Da un lato, dunque, il danno emergente potrà essere integralmente riconosciuto (ove debitamente provato), consistendo nell’insieme delle spese sostenute ai fini della partecipazione alla gara; dall’altro, invece, “… il riconoscimento del lucro cessante, nel danno precontrattuale, non potendo fondarsi sulla mancata esecuzione del contratto o della concessione, è dimostrato esclusivamente mediante l’allegazione di proposte contrattuali sfumate a causa dell’impegno richiesto dalla partecipazione alla gara successivamente annullata …”.